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Che cos’è il contratto a tutele crescenti e come funziona

Il 7 marzo 2015 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 23/2015, attuativo del c.d. Jobs Act, riguardante il “contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti” (C.T.C.). Dunque, tutti i lavoratori assunti a partire da quella data con contratto a tempo indeterminato, firmano il nuovo contratto a tutele crescenti che prevede alcuni cambiamenti importanti circa le norme sul licenziamento.

Che cos’è il contratto a tutele crescenti

Va chiarito che non si parla di una nuova tipologia contrattuale, bensì di un nuovo regime sanzionatorio per le ipotesi di licenziamento illegittimo, destinato a sostituire la disciplina prevista dall’art. 18 della Legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

Tale regime non avrà valenza generale, ma verrà applicato ai soli lavoratori che verranno assunti a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

Come funziona il contratto a tutele crescenti

Con la riforma del Jobs Act sono state create due diverse categorie di lavoratori dipendenti:

  • lavoratori protetti dai licenziamenti illegittimi (Articolo 18);
  • lavoratori protetti dai licenziamenti illegittimi (Jobs Act).

Per questi ultimi si parla di “licenziamento tutele crescenti”, dal momento che il risarcimento riconosciuto al dipendente, ingiustamente licenziato, cresce con l’aumentare dell’anzianità di servizio.

I dipendenti che possono beneficiare del contratto a tutele crescenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • neoassunti a tempo indeterminato, oppure lavoratori che vengono assunti a tempo indeterminato a seguito di conversione di contratto;
  • operai, impiegati oppure quadri, in quanto le nuove regole non si applicano ai dirigenti.

Queste norme sono valide per tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei lavoratori.

Cosa cambia con il contratto a tutele crescenti

Mentre prima, in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore aveva sempre diritto al reintegro, con il contratto a tutele crescenti il diritto alla reintegrazione è previsto solo nei seguenti casi:

  • licenziamento discriminatorio: motivi religiosi, politici, di razza, sesso, età, ecc.;
  • licenziamento nullo: ratificato durante i periodi di tutela;
  • licenziamento per motivo illecito: come sancito dall’art. 1345 c.c.;
  • licenziamento intimato: inflitto solo oralmente e dunque inefficace;
  • licenziamento in difetto di giustificazione: che faccia riferimento alla disabilità fisica o psichica del dipendente.

Inoltre, il contratto a tutele crescenti prevede un’indennità di risarcimento pari alla busta paga che il dipendente avrebbe dovuto percepire dal giorno del licenziamento a quello del reintegro. Lasso di tempo per il quale l’azienda dovrà provvedere a versare anche i relativi contributi previdenziali.

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