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Il tirocinio extracurriculare: guida allo stage post laurea

Il tirocinio extracurriculare è un buon modo per consentire ai giovani di entrare nel mondo del lavoro, agevolando le loro scelte professionali e guidandoli nel percorso di transizione tra università e lavoro. Nel corso del tempo i tirocini formativi e di orientamento hanno subito diverse modifiche e sono stati oggetto di varie normative implementate con l’obiettivo di migliorare sempre di più i percorsi destinati a giovani e aziende.

L’importanza del tirocinio extracurriculare è testimoniata dai numerosi casi di successo che hanno condotto all’occupabilità di giovani grazie proprio al diretto contatto con il mondo del lavoro.

Vediamo nel dettaglio a chi si rivolgono i tirocini extracurriculari, come si svolgono, quali sono gli obblighi delle aziende, da un lato, e dei giovani lavoratori dall’altro.

Tirocini extracurriculari: chi può farli

Il tirocinio, altrimenti detto stage (con pronuncia francese), è un periodo di formazione trascorso presso un’azienda per consentire al neolaureato di acquisire specifiche competenze ed entrare nel mondo del lavoro in maniera più agevole.

Visti gli obiettivi dei tirocini extracurriculari, ovvero favorire l’occupabilità dei giovani, i destinatari degli stage, per la gran parte delle Regioni, sono i laureati che hanno conseguito il titolo da non oltre un anno, mentre per altre, questa possibilità si estende anche al master o ai dottorati di ricerca.

Nello specifico, i soggetti ammessi a svolgere il tirocinio sono:

  • soggetti in stato di disoccupazione o lavoratori a rischio disoccupazione;
  • soggetti beneficiari di misure per il sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • soggetti già occupati in cerca di altra occupazione;
  • soggetti disabili di cui all’art. 1, co. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
  • soggetti svantaggiati ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
  • Soggetti che abbiano richiesto protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

Durata del tirocinio

La durata del tirocinio non deve essere inferiore ad 2 mesi né eccedere i 24 mesi ad eccezione del tirocinio attivato per attività stagionali. Al tirocinante è consentita una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo.

Poiché però esistono diverse tipologie di tirocinio extracurriculare, la durata è variabile:

  • 24 mesi per soggetti disabili, ai sensi dell’articolo 1,comma 1, della legge n. 68 del 1999, fermo restando il rispetto delle norme sull’assunzione delle categorie cosiddette protette.
  • 12 mesi per tirocini finalizzati all’inserimento e al reinserimento;
  • 12 mesi per i tirocini stipulati in favore di persone svantaggiate;
  • 6 mesi per i tirocini di formativi e di orientamento;

Numero di tirocinanti ospitabili in azienda

Il numero massimo di tirocinanti ospitabili contemporaneamente in una azienda varia in base al numero di lavoratori a tempo indeterminato, determinato o in somministrazione in forza assunti in azienda, fatta eccezione per gli apprendisti.

Ogni azienda può quindi ospitare:

  • 1 tirocinante: da 0 a 5 dipendenti
  • 2 tirocinanti: da 6 a 20 dipendenti
  • non più del 20% dell’organico: da 21 dipendenti in su

Retribuzione del tirocinio

All’azienda spetta l’obbligo di corrispondere un’indennità al tirocinante e un attestato al termine delle attività, che indichi le competenze acquisite e le mansioni svolte. L’indennità va dai 300 € ai 600 € mensili.

Come si svolge lo stage post laurea

Lo stage post laurea si configura come un rapporto tra tre soggetti: il tirocinante, l’azienda e l’ente promotore (solitamente università, provveditorato, centro per l’impiego, ecc).

Lo stage viene attivato grazie ad una convenzione tra l’azienda e l’ente promotore, nella quale sono indicati gli obiettivi, gli orari di svolgimento dello stage, l’assicurazione, i nomi dei tutor e tutte le informazioni necessarie a garantire il corretto svolgimento del tirocinio.

Quando si parla di stage extracurriculare, si fa riferimento ai tirocini extracurriculari formativi e tirocini extracurriculari di orientamento e sostanzialmente il comma 34 dell’art. 1 della L. 92/2012 non opera alcuna differenza tra i due termini, perché entrambe sono finalizzati a favorire il passaggio dalla formazione al lavoro.

Cosa dice la normativa sul tirocinio extracurriculare

La regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento è di competenza regionale, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013: ciascuna regione, dunque, disciplina l’attivazione e lo svolgimento degli stage post laurea secondo proprie linee guida.

L’Accordo Stato-Regioni 2017 ha introdotto una serie di novità riguardo i tirocini extracurriculari e confermato alcuni aspetti della precedente normativa.

Innazitutto, resta invariata l’incomparabilità del tirocinio extracurriculare ad un rapporto lavorativo, pertanto, al tirocinante non spettano ferie e permessi, giorni di malattia retribuiti, né è obbligato a presentare certificato medico, ma solo a concordare la propria assenza con il relativo tutor.

Al contrario, tra i diritti che spettano al tirocinante, introdotti dalla nuova normativa, troviamo sicuramente l’obbligo di dettagliare le attività del progetto formativo che devono essere svolte dai tirocinanti, la ricezione di una indennità che va dai 300 € ai 600 €, il divieto di superare le 40 ore settimanali di lavoro e l’impossibilità di lavorare nei turni di notte, nei giorni festivi o la domenica, a meno che non recuperi in un giorno lavorativo.

Alla fine dello stage deve essere rilasciata un’attestazione delle attività svolte.

Lo stage può essere interrotto in qualunque momento da entrambe le parti, senza preavviso.

Il tirocinante, inoltre, ha diritto alla sospensione del tirocinio nei casi di maternità, malattia e infortunio di durata pari o superiore a 30 giorni solari e nei casi di chiusura aziendale per un periodo di almeno 15 giorni.

Per limitare gli abusi, esistono delle restrizioni all’impiego del tirocinio extracurriculare: l’azienda non può attivarlo con un soggetto con il quale ha avuto un rapporto di lavoro o di collaborazione precedente.

Infine, per attivare i tirocini extracurriculari in favore di laureati è necessario effettuare comunicazione telematica UNILAV almeno 24 ore prima dell’inizio del tirocinio.

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