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Tirocinio curriculare: tutto quello che c’è da sapere

Inserimento temporaneo all’interno del mondo del lavoro che non configura rapporto di lavoro, stiamo parlando del Tirocinio. Il tema è stato trattato in un webinar dedicato ai professionisti del mercato del lavoro, organizzato da FMTS Lavoro in collaborazione con FMTS Formazione. Per l’occasione è salito in cattedra, Alberto Minto, Consulente del Lavoro dello Studio Necchio di Padova.

Dopo aver esordito con una definizione abbastanza ampia, cerchiamo di illustrare nel dettaglio i confini ben precisi di questo particolare rapporto (non di lavoro).

I soggetti coinvolti

Nel Tirocinio Curriculare intervengono fondamentalmente 3 soggetti:

  • Promotore: colui che dà impulso al processo di tirocinio, si tratta di  Università o Istituti di Istruzione Universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, o altre istituzioni scolastiche che rilasciano titoli aventi valore legale (ad es. Scuole Superiori).
  • Ospitante: il luogo dove viene svolto il tirocinio, azienda o ente pubblico.
  • Tirocinante: colui che svolge il tirocinio, può essere studente universitario (di un master o dottorato di ricerca), studente di scuola secondaria superiore, studente di istituto professionale.

Vi sono, poi, il tutor del soggetto ospitante (colui che garantisce la formazione e affianca il tirocinante nel luogo di lavoro), e il tutor del soggetto promotore (chiamato a supportare il tirocinante in relazione alla gestione amministrativa del tirocinio e a controllare che riceva effettivamente una formazione).

Fondamentale è la Convenzione

Il legame fra soggetto promotore e soggetto ospitante viene stabilito sulla base di una convenzione e, una volta sottoscritta, viene consegnato al tirocinante il PFI (Progetto Formativo Individuale) che definisce il percorso formativo del tirocinio, condiviso e sottoscritto da tutte le parti in causa.

Durata

Il periodo di tirocinio, la cui durata è stabilita in relazione al ciclo di studi e nei limiti della normativa regionale, deve essere collocato all’interno del periodo di frequenza del corso di studi, salvo ovviamente la possibilità di un tirocinio estivo da svolgersi nelle pause del ciclo scolastico.

Esistono due tipologie di tirocinio, quello Curriculare e quello Extra Curriculare, in questa sede ci occupiamo del primo. Il secondo ha una possibile platea di beneficiari molto più ampia, può avvenire anche oltre il periodo di studi e il quadro delle regole è stabilito da norme regionali.

Il Tirocinio Curriculare

Tornando al Tirocinio Curriculare, si tratta di un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale attraverso l’esperienza pratica, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Inoltre, è spesso funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

I tirocini curriculari sono, quindi, inseriti nei piani di studio delle Università e degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, oppure previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione come strumenti di alternanza scuola-lavoro.

Il Tirocinio fraudolento

I rischi di camuffare un’attività di lavoro subordinata, o qualsiasi altro rapporto di lavoro, in tirocinio è molto alto. Come detto, il tirocinio può essere utilizzato soltanto per attività lavorative che richiedano un periodo formativo, non può essere utilizzato per:

  • ruoli o posizioni propri dell’organizzazione, dell’ente, o impresa, che ospita il tirocinante;
  • sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picchi di lavoro, ferie, in malattia e maternità.

L’elemento discriminante, a livello teorico, consiste nel fatto che le modalità di svolgimento del tirocinio siano tali da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una prestazione lavorativa, che passa in secondo piano.

Ci sono dei casi in cui palesemente non si può parlare di tirocinio, ad esempio quando mancano gli elementi essenziali:

  • attività che non necessitano di un periodo formativo;
  • assenza di convenzione fra Promotore e Ospitante;
  • assenza del Piano Formativo Individuale.

In altri casi, gli Ispettori del Lavoro verificano che la durata non sia inferiore al limite minimo e che non ci sia coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante.

Le sanzioni prevedono la trasformazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l’ammenda di 50 euro per ogni tirocinante e per ciascun giorno di tirocinio, quando ovviamente se ne riscontrano le necessità.

 

Giuseppe Di Vittorio
Giornalista

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