Dal 1° settembre decade il lavoro agile “emergenziale” e, cioè, lo smart working. Questo significa che non si potrà più lavorare in modalità smart? No.
Per continuare a lavorare da remoto saranno necessari gli accordi individuali come definito dalla legge 81/2017.
Gli accordi individuali per lo smart working non sono altro che la stipula, nero su bianco, dei termini e delle condizioni della prestazione tra il datore di lavoro e il dipendente per l’attivazione dello smart working. L’accordo deve essere necessariamente comunicato al Ministero del Lavoro e, per questa ragione, l’iter burocratico per le aziende è stato ampiamente semplificato rispetto a come funzionava pre-pandemia.
Vediamo allora cosa cambierà a partire dal prossimo mese.
Per favorire la Fase due dello smart working in Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno sancito, con il decreto ministeriale n.149 del 22/08/2022, l’entrata in vigore delle nuove modalità di invio delle comunicazioni di avvio dello smart working.
Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore da oggi, 1° settembre, prevedono l’invio di una comunicazione telematica alla quale si accederà attraverso il portale dei servizi on-line del Governo.
L’accesso alle funzionalità è consentito attraverso le credenziali SPID o attraverso la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Gli utenti potranno accedere alle funzionalità scegliendo tra i seguenti profili:
La norma prevede che il datore di lavoro comunichi in via telematica, tramite apposita modulistica, al ministero del Lavoro:
Come precisato però dal ministero, è prevista una fase di transizione iniziale. L’obbligo di comunicazione dello smart working secondo le nuove regole potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022. Si prevede infine che il datore di lavoro conservi l’accordo individuale per cinque anni.