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Smart working: cosa cambia dal primo settembre?

Dal 1° settembre decade il lavoro agile “emergenziale” e, cioè, lo smart working. Questo significa che non si potrà più lavorare in modalità smart? No.  

Per continuare a lavorare da remoto saranno necessari gli accordi individuali come definito dalla legge 81/2017 

Cosa sono gli accordi individuali per lo smart working? 

Gli accordi individuali per lo smart working non sono altro che la stipula, nero su bianco, dei termini e delle condizioni della prestazione tra il datore di lavoro e il dipendente per l’attivazione dello smart working. L’accordo deve essere necessariamente comunicato al Ministero del Lavoro e, per questa ragione, l’iter burocratico per le aziende è stato ampiamente semplificato rispetto a come funzionava pre-pandemia.  

Vediamo allora cosa cambierà a partire dal prossimo mese. 

Come funziona la comunicazione semplificata degli accordi al Ministero del Lavoro 

Per favorire la Fase due dello smart working in Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno sancito, con il decreto ministeriale n.149 del 22/08/2022, l’entrata in vigore delle nuove modalità di invio delle comunicazioni di avvio dello smart working.

Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore da oggi, 1° settembre, prevedono l’invio di una comunicazione telematica alla quale si accederà attraverso il portale dei servizi on-line del Governo 

L’accesso alle funzionalità è consentito attraverso le credenziali SPID o attraverso la Carta d’Identità Elettronica (CIE).  

Gli utenti potranno accedere alle funzionalità scegliendo tra i seguenti profili: 

  • Referente aziendale, che potrà inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente all’autenticazione. 
  • Soggetto abilitato, che invece potrà, nella stessa sessione di lavoro, inviare comunicazioni per diverse aziende. 

La norma prevede che il datore di lavoro comunichi in via telematica, tramite apposita modulistica, al ministero del Lavoro: 

  • L’anagrafica del lavoratore (nome e cognome, codice fiscale, data nascita, comune di nascita). 
  • La tipologia di contratto di lavoro applicato al rapporto di lavoro.
  • I dati dell’accordo di lavoro agile: data di sottoscrizione dell’accordo, tipologia di durata del periodo di lavoro agile (a tempo determinato o a tempo indeterminato), la data di inizio delle prestazioni di lavoro in modalità agile e la data di cessazione.
  • I dati Inail.

Come precisato però dal ministero, è prevista una fase di transizione iniziale. L’obbligo di comunicazione dello smart working secondo le nuove regole potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022. Si prevede infine che il datore di lavoro conservi l’accordo individuale per cinque anni.

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