L’INPS ha reso note le indicazioni operative riguardanti il beneficio di esonero contributivo per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
L’INPS ha approvato l’applicazione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 297, della legge 197/22 (Bilancio 2023). Con la pubblicazione della circolare 57 del 22/06/2023, l’Istituto ha definito le regole che i datori di lavoro devono seguire per beneficiare di tali agevolazioni, dopo aver ottenuto l’autorizzazione della Commissione europea.
Gli esoneri contributivi in questione sono riconosciuti, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, a tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla loro natura di imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Gli incentivi sono previsti per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuati dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, per soggetti che, al momento dell’evento incentivato, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o un altro datore di lavoro.
Il requisito di età si considera soddisfatto se il lavoratore, al momento dell’assunzione o della trasformazione, ha un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valido anche per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a un importo massimo di 6.000 euro annui.
L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valido solo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a un importo massimo di 8.000 euro annui.
Il diritto a beneficiare degli esoneri sopra descritti è condizionato al rispetto dei principi generali degli incentivi all’assunzione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nonché al rispetto delle norme di tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
Inoltre, è necessario rispettare i requisiti specificamente preventivati dall’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2021, richiamato anche nell’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023.
Gli esoneri contributivi in questione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione ai contributi dovuti dai datori di lavoro, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi (1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023), in modo analogo a quanto stabilito per l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile previsto dalla legge di Bilancio 2018.
– – –
Per ulteriori dettagli, si rimanda al testo completo della circolare 👇