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Reddito di Cittadinanza sospeso dopo il primo rifiuto: le novità del governo Meloni

Giunge in questi giorni dal sottosegretario al lavoro Claudio Durigon (Lega) la proposta restrittiva al reddito di cittadinanza che prevede l’estinzione del sussidio in seguito al rifiuto di una proposta di occupazione.  

Questa, però, non è l’unica proposta di modifica al reddito di cittadinanza. La stretta al sussidio, infatti, prevede un rinnovo dell’assegno di cittadinanza per periodi sempre più brevi e di importo decrescente.  

Inoltre,“il sussidio non può essere a vita” ha detto Durigon al Corriere della sera. “Va fissato un termine oltre il quale non si può andare, un po’ come con la Naspi, l’indennità di disoccupazione che attualmente dura 18 mesi.
Durigon propone una soluzione che “prevede, dopo i primi 18 mesi di Reddito, che si possa andare avanti al massimo per altri due anni e mezzo, ma con un décalage”, cioè un taglio progressivo dell’importo dell’assegno. 

 

Il reddito di cittadinanza secondo la Lega 

La proposta di Durigon prevede l’inserimento dei percettori del reddito all’interno di un percorso formativo e migliorativo delle competenze professionali. Il percorso di reinserimento nel mondo del lavoro avrà una durata di sei mesi e sarà sostenuto nella pratica dalle politiche attive del lavoro e sul piano economico dal Fondo Sociale Europeo.  

Se al termine dei sei mesi di formazione professionale il percettore dell’assegno di cittadinanza non riuscirà ancora a entrare nel mondo del lavoro vedrà sospeso il suo sussidio per sei mesi. Terminato il periodo di sospensione sarà possibile richiedere nuovamente l’assegno che, però, sarà decurtato del 25% e avrà una durata ridotta di 12 mesi. 

Intanto il percettore disoccupato sarà reimmesso nel percorso formativo e se anche dopo questo periodo il beneficiario non riesce ad accedere al mercato del lavoro, verrà sospeso per altri sei mesi dal reddito.  

Al termine di questi ulteriori sei mesi, sarà l’ultima possibilità per lui di accedere al reddito decurtato ulteriormente del 25%.  

 

Nel caso in cui questa proposta dovesse andare in porto, i cambiamenti al reddito di cittadinanza si aggiungerebbero alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 già decretate lo scorso ottobre. Vediamole. 

 

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 

I cambiamenti decretati sono relativi al modulo di presentazione della domanda e alla valutazione dei reati che fanno perdere il beneficio.  

Per quanto riguarda il modulo di presentazione della domanda, ciò che è cambiato è la compilazione del Quadro F relativo alle condizioni per beneficiare del sussidio. Oltre ad essere stato modificato, il modulo è stato snellito e semplificato rispetto alla compilazione.  

Nella domanda Inps per il Rdc, infatti, è stata modificata la sezione relativa alle dichiarazioni sulle misure cautelari e sulle condanne per i reati individuati dalla normativa di riferimento: in particolare sono stati separati i dati del richiedente rispetto a quelli del nucleo familiare. Lo riporta il messaggio n. 3684 del 7 ottobre 2022. 

In materia di controlli circa la presenza di condanne che fanno scattare la revoca del Reddito di cittadinanza, rientrano tra i reati che fanno perdere il sussidio i reati individuati dal comma 3, articolo 7 del decreto legge n. 4/2019, che prevede quanto segue: 

Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all’articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all’articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all’articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all’articolo 12, comma 1, quando ricorra l’aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall’INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna”. 

Inoltre, l’Inps specifica che il controllo automatizzato sulla presenza di condanne con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni è effettuato su tutti i richiedenti e i percettori del reddito e della pensione di cittadinanza attraverso il Casellario centrale del Ministero della Giustizia. 

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