Logo FMTS Lavoro

Rapporto di lavoro e indennità di maternità: cosa dice la legge? Parola all’esperto!

Torna la rubrica “L’esperto risponde” con un nuovo quesito:

Ho un contratto a tempo determinato e dovrei partorire oltre la scadenza del rapporto di lavoro, percepirò l’indennità di maternità?

Sì! La condicio sine qua non è, oltre alla presentazione della domanda di maternità all’Istituto Nazionale della Previdenziale Sociale entro i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, che tra la fine del contratto e l’inizio del periodo di astensione obbligatoria non siano trascorsi più di 60 giorni.

Ricordiamo che nel computo dei 60 giorni non vengono calcolate eventuali assenze per:

  • malattia o infortunio sul lavoro;
  • eventuali periodi di congedo parentale o per malattia del bambino relativi ad altri figli;
  • congedo straordinario per assistere il coniuge o un figlio portatore di handicap in situazione di gravità;
  • giorni di mancata prestazione lavorativa tipica del contratto part-time di tipo verticale.

Indennità di maternità: a quanto ammonta e chi la eroga?

A quanto corrisponde la maternità in busta paga?

L’indennità INPS è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga immediatamente precedente quello in cui ha avuto inizio il congedo.

Chi eroga l’indennità in questione?

Nel caso specifico, ovvero quando il rapporto cessa, l’INPS provvede ad erogare direttamente alla madre l’indennità spettante. Il pagamento diretto viene effettuato dalla sede INPS territorialmente competente in base alla residenza della lavoratrice, a mezzo bonifico postale o su conto corrente bancario. Al contrario, in costanza di rapporto di lavoro, è il datore ad anticipare per conto dell’INPS l’indennità di maternità, fatti salvi i casi di pagamento diretto.

La domanda di pagamento diretto dev’essere presentata all’INPS:

  • collegandosi al sito INPS se dotati di PIN dispositivo;
  • chiamando il contact center all’803164 (da rete fissa) o allo 06164164 (da mobile);
  • avvalendosi dei patronati.

L’importante è che la domanda venga inoltrata prima dell’inizio del congedo e comunque entro un anno dalla fine del periodo, pena la prescrizione del diritto.

 

Il Consulente del Lavoro

 

Per maggiori informazioni scrivici a info@fmtslavoro.it

Condividi