Preavviso dimissioni: tutto quello che devi sapere

Preavviso dimissioni tutto quello che devi sapere

Voglia di cambiare lavoro? Ecco tutto ciò che devi sapere per presentare correttamente il tuo preavviso dimissioni.

La normativa disciplina il preavviso per dimissioni volontarie all’articolo 2118, comma 1, del Codice Civile. La legge prevede che ciascuno dei contraenti possa recedere dal contratto di lavoro “dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità”.

Come per il lavoratore, dunque, anche per il datore di lavoro esiste un congruo anticipo da rispettare quando si decide di chiudere una collaborazione. Vediamo nel dettaglio come funziona questo strumento e quali sono gli obblighi da rispettare.

Preavviso dimissioni cos’è

Con l’espressione preavviso dimissioni si intende il tempo che intercorre tra la comunicazione delle dimissioni e l’ultimo giorno di lavoro.

Quando si interrompe un rapporto di collaborazione, infatti, la conclusione non è immediata ma viene anticipata da un avviso inviato dall’una o dall’altra parte. Questo strumento di preavviso consente di tutelare sia il lavoratore che l’azienda, entrambi avranno tempo per riorganizzare le proprie attività.

La durata del preavviso non è fissa ma varia in base al tipo di CCNL applicato e anche all’anzianità di servizio.

Esiste tuttavia anche la possibilità di un licenziamento immediato e senza preavviso che si configura in presenza di violazioni molto gravi. Abbandono del posto di lavoro o mancato rientro dalla malattia, costituiscono alcuni esempi di “licenziamento per giustificato motivo soggettivo”. Questo può verificarsi anche quando il dipendente ha commesso un reato nella vita privata che ne pregiudichi l’affidabilità.

Diversamente, in caso di mancato preavviso è dovuto il pagamento di un’indennità cosiddetta sostitutiva di preavviso.

Dimissioni volontarie preavviso: come presentarle

Diversamente da come si può immaginare, le dimissioni non possono più essere presentate in forma cartacea. Dopo il Decreto Legislativo 151/2015 articolo 26 che ha attuato il Jobs Act, esse devono essere inviate per via telematica.

Le dimissioni telematiche o dimissioni on line, nascono dall’esigenza di contrastare il ricatto delle “dimissioni in bianco”, ovvero la firma contestuale del contratto di assunzione e del preavviso di licenziamento, approfittando della posizione di “inferiorità” del neoassunto.

Da marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere effettuate attraverso un’apposita procedura dal sito cliclavoro.gov.it.

Il portale permette di registrarsi ad un’area riservata con le proprie credenziali e di compilare il modulo di dimissioni online. Il modello compilato verrà poi inoltrato via PEC al datore di lavoro.

L’accesso al portale può avvenire tramite:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
  • Carta d’identità elettronica (CIE);
  • eIDAS;
  • Accesso Cittadino Estero no eIDAS;
  • Accesso PA (per utenti con credenziali NoiPA).

Quanti sono i giorni di preavviso per le dimissioni?

Come anticipato, le dimissioni non hanno un termine di preavviso fisso bensì variabile in base a:

  • Tipo di contratto e inquadramento;
  • Qualifica lavorativa;
  • Anzianità di servizio.

Per calcolare il preavviso dimissioni dobbiamo considerare che questo diritto è riconosciuto solo per i dipendenti a tempo indeterminato. Se sei un lavoratore full-time con più di 5 anni di anzianità il preavviso sarà di 15 giorni, ridotti a 8 se hai fino a 5 anni di anzianità. Il preavviso dimissioni sarà di 8 giorni anche per lavoratori part-time con più di 2 anni di anzianità. La metà, ovvero 4 giorni di preavviso, per i lavoratori part-time fino a 2 anni di anzianità.

Nel calcolo preavviso per le dimissioni in caso di inquadramento come apprendista in prova o contratto a tempo determinato le cose cambiano. Vediamo come.

Dimissioni volontarie preavviso apprendista o lavoratore a tempo determinato

Il contratto di apprendistato si configura come un contratto a tempo indeterminato. Si tratta, infatti, di una formula che intende favorire l’inserimento in azienda al termine del periodo di formazione. Dipendente ed azienda hanno la possibilità di concludere anticipatamente il periodo di apprendistato rispettando i canonici 15 giorni di preavviso. Diversamente, se il dipendente è ancora in periodo di prova non è necessario dare alcun preavviso.

Nessun preavviso dimissioni anche in caso di lavoratore assunto con contratto a tempo determinato. In questo caso il lavoratore che intende lasciare l’azienda dovrà attendere la scadenza naturale del contratto.

Cosa succede se non rispetto il preavviso dimissioni

Come abbiamo accennato, se un lavoratore non rispetta il preavviso dimissioni, l’azienda potrà richiedere l’“indennità di mancato preavviso”.

Si tratta di un risarcimento del danno produttivo subito per l’assenza improvvisa della risorsa. In genere, esso corrisponde allo stipendio che il lavoratore avrebbe ricevuto durante il preavviso.

Stessa cosa vale per l’azienda che non rispetta i tempi tra licenziamento e interruzione della collaborazione. Anche in questo caso il lavoratore può richiedere la retribuzione del periodo di lavoro non effettuato.

Tuttavia, lavoratore ed azienda possono arrivare ad un accordo se una o l’altra parte non intende rispettare il periodo di preavviso.

Se il datore di lavoro vuole interrompere il rapporto prima del tempo previsto deve richiedere al lavoratore il consenso a procedere. In cambio l’azienda corrisponderà la dovuta indennità. Anche il lavoratore che non vuole rispettare i tempi minimi fissati per legge può cedere la sua indennità al datore di lavoro.

In via generale possiamo dire che tutte le volte che viene corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso, il rapporto di lavoro si chiude nell’immediato.

Preavviso dimissioni quando non è obbligatorio

Abbiamo visto che durante il periodo di prova il lavoratore non è tenuto a rispettare il preavviso dimissioni. Non si tratta però dell’unica eccezione.

Non è richiesto preavviso anche quando il lavoratore si dimette per giusta causa come disciplinato dall’art.2119 del codice civile. Le motivazioni possono essere:

  • stipendio non pagato;
  • mancato versamento dei contributi;
  • violazioni gravi delle norme sulla sicurezza;
  • demansionamenti e mobbing;
  • molestie sessuali.

Infine, ricordiamo che nessun preavviso può essere richiesto a madri o padri durante il cosiddetto “periodo protetto”.  Questo arco temporale parte dalla gravidanza e arriva fino al primo compleanno del bambino o il primo anno di adozione di un minore.

Le dimissioni presentate in questo periodo daranno immediatamente diritto all’indennità sostitutiva di preavviso e si potrà anche richiedere la NASpI.

Il preavviso può interrompersi prima del previsto in caso di malattia, ferie intercorse nel periodo o maternità. Si parla in questo caso di preavviso sospeso che viene “ripreso” dopo il rientro del dipendente a lavoro. In caso contrario, si dovrà pagare la relativa indennità.

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Scrivici a info@fmtslavoro.it

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