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Permesso per lutto: come e quando richiederlo

Il permesso per lutto è un permesso retribuito che spetta al lavoratore in caso di morte di un congiunto o un parente prossimo.

Continuiamo, quindi, il nostro percorso sulle diverse tipologie di ferie e permessi e dopo aver affrontato la licenza matrimoniale, i permessi legge 104, vediamo insieme i permessi per lutto.

Purtroppo, nell’ambito dei permessi che un dipendente, pubblico o privato, ha diritto a richiedere nel corso della sua vita lavorativa, figurano anche i permessi per lutto. La perdita di una persona cara è sempre un momento molto triste che impedisce a chi la subisce di svolgere le normali attività quotidiane, tra cui, troviamo, naturalmente anche il lavoro.

Proprio in virtù di questa considerazione, la legge tutela il lavoratore sconvolto da un grave lutto e gli concede la possibilità di richiedere permessi retribuiti per lutto.

Vediamo cosa dice la legge e come richiedere un permesso per lutto in questa nuova guida a cura della nostra Agenzia per il lavoro.

Permesso per lutto: cosa dice la legge

L’art. 4 della Legge n.53 dell’8 marzo 2000, ampliata dal relativo regolamento di attuazione D.M. 21.07.2000 n. 278, cita testualmente:

La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.

Questo significa che in caso di decesso di un congiunto, il lavoratore dipendente ha la possibilità di richiedere permessi per lutto retribuiti di tre giorni, non frazionabili in ore, fermo restando le disposizioni più vantaggiose che possono essere contenuti nei contratti di riferimento o previsti da diversi accordi con il datore di lavoro.

Una doverosa precisazione riguarda la definizione di vincolo di parentela che lega le persone. Secondo gli artt. 74-78 c.c., parenti sono coloro che discendono dallo stesso stipite: figli e genitori sono parenti di primo grado, fratelli, sorelle, nonni e nipoti sono parenti di secondo grado. L’affinità, invece, è ciò che lega un coniuge ai parenti dell’altro: suoceri, genero, nuora, nipoti, sono tutti affini, di primo e secondo grado.

Il grado di parentela è importante ai fini della possibilità di usufruire o meno del permesso per lutto, perché può essere richiesto, come stabilisce la legge, solo per parenti entro il secondo grado.

Come richiedere i giorni di permesso per lutto

Nel momento in cui si verifica il decesso, il dipendente è tenuto a comunicarlo immediatamente al proprio datore di lavoro, indicando nello stesso momento quali sono i giorni di permesso per lutto di cui vuole usufruire.

Trascorsi i tre giorni di permesso, il lavoratore deve rientrare e consegnare la documentazione del Comune attestante il decesso del proprio caro.

Il permesso per lutto può essere cumulato con altri congedi e permessi legge 104 per assistenza ai propri familiari, ma non può essere usufruito per due volte nell’ambito dello stesso anno, anche in caso di decesso di due parenti prossimi.

È importante precisare che i tre giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso e sono esclusi nel calcolo i giorni festivi e, dunque non lavorativi.

Inoltre, i permessi per lutto interrompono le ferie.

Differenza tra settore pubblico e privato nell’ambito dei permessi per lutto

Nella gestione dei permessi per lutto esiste una sostanziale differenza tra settore pubblico e privato.
Nel primo caso, la tutela è maggiore e per il lavoratore pubblico è prevista la possibilità di usufruire di un permesso per lutto per ogni decesso, anche se avviene nel medesimo anno, e l’opportunità di richiedere i permessi anche nel caso di decesso di affini entro il primo grado. Nel settore privato, come abbiamo visto, il diritto al permesso per lutto non si applica in caso di affini, ad esempio suoceri.

Un’ultima precisazione riguarda i lavoratori con contratto di tipo parasubordinato e part-time. Nel primo caso, la legge non riconosce permessi per lutto quando si verifica il decesso di una persona cara, ma demanda la possibilità di concederli al datore di lavoro che può discrezionalmente decidere in merito.

Nel secondo caso, soprattutto in caso di part-time verticale, i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi che coincidono con le giornate lavorative, quindi in coincidenza con i giorni di calendario e non con i giorni lavorativi che ricadono nel periodo richiesto.

Se non sono previsti permessi per lutto retribuiti, è possibile, in alternativa, richiedere permessi non retribuiti e motivare la richiesta con la dicitura “motivi personali”, compatibilmente con le esigenze di servizio dell’azienda.

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