Nuovo appuntamento con la rubrica “L’esperto risponde“. Il quesito della settimana è:
Svolgo un tirocinio formativo, l’indennità corrisposta è sottoposta a tassazione?
Con risposta all’interpello n. 51 del 12 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’analisi utile a capire quando i tirocini vanno perentoriamente dichiarati e sottoposti a tassazione ordinaria.
Tassazione indennità tirocini: come funziona
Partiamo da un assunto inderogabile: le indennità (di cosiddetta partecipazione) per tirocini formativi, di orientamento o inserimento al lavoro sono considerate redditi assimilati a lavoro dipendente (ex art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR e, dunque, seguono le medesime regole sulla tassazione. Si applicano, infatti, le aliquote Irpef a scaglioni, con addizionali regionali e comunali, e le imposte sono versate dal sostituto di imposta (ovvero il datore di lavoro).
Tuttavia, e ciò lo differenzia da un contratto di lavoro subordinato, per il tirocinio non è previsto il versamento di contributi previdenziali, resta però obbligatoria l’assicurazione Inail a copertura di eventuali infortuni sul lavoro.
Devi dichiarare le indennità di partecipazione?
Sì, esclusivamente nel caso di superamento del limite della no tax area, pari a 8.174 euro. Dunque, non vi è una regola unica ma sarà il totale annuo percepito a definire quando l’indennità per tirocini dovrà esser sottoposta a tassazione.
A tal proposito, il datore di lavoro consegna annualmente – di regola entro il mese di marzo – la Certificazione Unica ai tirocinanti, che sarà utilizzata per la dichiarazione dei redditi con modello 730, oppure con il modello redditi PF.
Il Consulente del Lavoro
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