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Lavoro in somministrazione: come funziona il periodo di prova? Parola all’esperto!

La domanda che abbiamo deciso di prendere in esame questa settimana è la seguente:

Sono un lavoratore in somministrazione presso un’azienda, è vero che la durata del periodo di prova viene calcolata in maniera differente rispetto ai lavoratori subordinati della stessa?

La risposta è “sì!” e varia a seconda della tipologia di contratto. Vediamo in dettaglio.

Periodo di prova e somministrazione lavoro: l’esperto risponde

Per i contratti in somministrazione a tempo determinato si può stabilire un periodo di prova per ogni singola missione, salvo che si tratti di più missioni nella stessa azienda e con identiche mansioni.

La durata è pari a un giorno di effettivo lavoro per ogni 15 giorni di calendario a partire dall’inizio dell’incarico. Ad ogni modo, il periodo di prova non può essere inferiore a un giorno e superiore a:

  • 11 giorni per missioni fino a 6 mesi;
  • 13 giorni per missioni superiori a 6 mesi.

Per ciò che riguarda, invece, i contratti a tempo indeterminato mediante agenzia, la durata massima del periodo di prova è così stabilita:

  • impiegati di contenuto professionale – 6 mesi di calendario;
  • impiegati di concetto e operai specializzati, con autonomia operativa ma non decisionale – 50 giorni di lavoro effettivo;
  • impiegati qualificati e d’ordine, sotto la guida di altri – 30 giorni di lavoro effettivo.

È vero anche che in presenza di eventi che interrompono legittimamente il rapporto – malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori – il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza.

Ma a cosa serve il periodo di prova?

Rispondiamo anche a questo!

Periodo di prova: a cosa serve

La finalità è duplice: se da un lato permette al dipendente di comprendere le condizioni di lavoro, come si svolge la prestazione e l’interesse personale verso il ruolo assegnato, dall’altro consente al datore di lavoro di valutare le attitudini del neoassunto in base ad un lavoro ben definito.

Trascorso il periodo di prova, azienda e lavoratore sono liberi di recedere dal contratto, oppure di confermarlo, a seconda dell’esperienza vissuta. Qualora decidessero di recedere dal contratto durante questo lasso di tempo, o alla fine dello stesso, non è previsto un obbligo di preavviso o penalità alcuna. Ad eccezione che sia stato previsto un indennizzo in caso di interruzione del rapporto durante la prova.

Nel caso, invece, in cui si decida di continuare, non è necessario che il datore di lavoro lo comunichi al dipendente in modo esplicito: basta che quest’ultimo continui a lavorare, anche per poco tempo, dopo la scadenza della prova. Una volta che il periodo di prova sia stato positivamente superato dal dipendente, il rapporto di lavoro diviene definitivo e l’attività prestata sino a quel momento viene computata nell’anzianità di servizio del prestatore.

 

Il Consulente del Lavoro

 

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