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Infortunio sul lavoro: risarcimento e denuncia INAIL

L’infortunio sul lavoro è un evento che può avvenire in modalità diverse, sia al di fuori del luogo di lavoro sia sul luogo di lavoro, per ragioni legate o meno alla sicurezza sul lavoro aziendale ma anche per cause impreviste. In tutti i casi è bene tutelarsi e conoscere bene la normativa di riferimento.

L’Inail, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è l’Ente pubblico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Infatti, tra gli obiettivi dell’Inail ci sono la riduzione del fenomeno infortunistico e l’assicurazione dei lavoratori. L’indennità prevista per questo genere di incidenti è diversa da quella prevista nei casi di malattia del lavoratore.

Gli indicenti sul lavoro sono regolamentati dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La presenza di un addetto al primo soccorso in azienda può rivelarsi fondamentale in alcune circostanze e il DPR fornisce indicazioni anche in merito a questo punto e al pronto soccorso aziendale.

Cause dell’infortunio sul lavoro

Le cause di un infortunio sul lavoro possono essere diverse e tra queste troviamo:

  • La causa violenta.
  • Infortunio in itinere.
  • Malattia professionale.

L’assicurazione è un obbligo per il datore di lavoro. Mentre, il lavoratore viene assicurato per una o più attività considerate pericolose dall’art. 1 del Testo unico 1124/1965, ma in pratica si può trovare in situazioni di pericolo che non sempre sono provocate dalle attività per le quali è stato assicurato.

La normativa relativa a sicurezza e salute del lavoratore, contro gli  incidenti sul lavoro, si applica anche a chi ha scelto di lavorare da casa, secondo quanto previsto dalla nuova normativa sullo Smartworking, il lavoro agile. Il testo di riferimento dell’Inail è la circolare n. 48 del 2 novembre 2017.

Infortunio in itinere

L’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni in itinere, avvenuti durante il normale tragitto stradale di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.

Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro. Inoltre, qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative. la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni. L’utilizzo dell’automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni.

Denuncia dell’infortunio all’Inail e risarcimento

Come si legge anche sul sito ufficiale Inail, in caso di infortunio, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente denunciare l’infortunio, al proprio datore di lavoro. La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:

  • rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
  • recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino
  • rivolgersi al suo medico curante

In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio. L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. A seconda dell’infortunio, della gravità e dopo il parere medico, è previsto un risarcimento per infortunio sul lavoro.

Malattie professionali: quali sono e cosa fare

Le malattie professionali sono considerate anch’esse un motivo di risarcimento e infortunio sul posto di lavoro.

Rientrano in questa categoria tutte quelle malattie che vengono contratte direttamente sul posto di lavoro, aggredendo l’organismo del lavoratore, al punto da compromettere lo svolgimento delle attività. Pensiamo ad esempio a tutti coloro che lavorano nell’industria metalmeccanica o chimica, esposti quotidianamente all’azione di sostante aggressive, ma anche chi trascorre molto tempo di fronte al video terminale, sviluppando patologie muscolo scheletriche.

Queste tipo di malattie vengono riconosciute e risarcite ma molto spesso non vengono prese in considerazione in maniera adeguata e così sfociano in delle vere e proprie cause di servizio. Sul sito ufficiale dell’Inail, sono elencate tutte le malattie professionali o cause di servizio che vengono riconosciute dalla legge italiane e che, quindi, sono oggetto di risarcimento per il lavoratore. Sono circa 109 le malattie professionali riconosciute nel settore agricolo e industriale.

Il lavoratore può giovare di risarcimento in caso in cui la malattia professionale viene contratta nel luogo di lavoro, respirando polveri sottili o chimiche, che possono sviluppare lentamente carcinomi ad un qualsiasi organo. Inoltre, il lavoratore deve testimoniare al proprio datore l’insorgenza di tale malattia professionale entro 15 giorni. Il datore ha il dovere ed il diritto di comunicare quanto appreso dal lavoratore all’Inail entro 5 giorni dalla denuncia.

L’inail, in base alla gravità della malattia professionale, può garantire assistenza al lavoratore in malattia professionale, aiutandolo in spese mediche, acquisto protesi, assegni mensili o quotidiani.

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