Logo FMTS Lavoro

Guida al Tirocinio: che cos’è e chi può farlo?

Il Tirocinio o Stage è una misura di politica attiva del lavoro ed è una esperienza di lavoro avente lo scopo di agevolare le scelte professionali dei soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico al fine di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum vitae e/o favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo.

TIROCINI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I tirocini sono disciplinati dalla L. 24 giugno 1997, n. 196 art. 18: “Tirocini formativi e di orientamento” e s.s. regolamentati dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142; in Regione Campania sono disciplinati dal Reg. 7/2013 in materia di tirocini extracurriculari. In nessun caso il tirocinio extracurriculare può essere assimilato ad un rapporto di lavoro subordinato dunque deve essere sempre visto come un’esperienza formativa e di orientamento alla scelta professionale.

I tirocini extracurriculari sono finalizzati ad inserire i soggetti all’interno di strutture produttive per un inserimento diretto del mondo del lavoro. Distinguiamo 2 tipologie:

  • Tirocini Formativi e di Orientamento;
  • Tirocini di Inserimento o Reinserimento al lavoro.

COME ATTIVARE UN TIROCINIO

I tirocini sono attivati in base ad un’apposita Convenzione stipulata tra Ente promotore  -Azienda ospitante e Tirocinante, alla quale deve essere allegato uno specifico progetto – Piano Formativo.

Per l’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento, i soggetti devono aver acquisito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio. Per l’attivazione dei inserimento o reinserimento al lavoro, i soggetti devono essere inoccupati/disoccupati, ed iscritti regolarmente presso i Centri per L’impiego.

DESTINATARI E DURATA DELLO STAGE

I soggetti che possono essere avviati per il tirocinio sono:

  • Studenti universitari o neolaureati;
  • Soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
  • Cittadini stranieri;
  • Soggetti portatori di handicap.

Il tirocinio può avere una durata che non deve essere inferiore ad 1 mese né eccedere i 24 mesi, la distinzione è riscontrabile nelle diverse tipologie di tirocini attivabili; di conseguenza in base al tirocinio attivato avremo una durata massima di:

  • 6 mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
  • 12 mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento;
  • 12 mesi per i tirocini stipulati in favore di persone svantaggiate;
  • 24 mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili, ai sensi dell’articolo 1,comma 1, della legge n. 68 del 1999, fermo restando il rispetto delle norme all’assunzione delle categorie cosiddette protette.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

Condividi