Al via il Decreto-Legge del 21 settembre 2021 n. 127 che impone ai lavoratori pubblici e privati, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (Green Pass). Ai datori di lavoro spetta l’obbligo di verifica e, in caso di eventuali violazioni, di segnalarle alle Prefetture che provvederanno all’irrogazione di sanzioni economiche a carico dei trasgressori.
Cosa cambia dal 15 ottobre e come mettersi in regola
A partire dal 15 ottobre 2021, e fino al 31 dicembre 2021, l’accesso ai luoghi di lavoro per dipendenti e soggetti differenti (ad esempio: clienti, fornitori, ecc.) sarà consentito esclusivamente alle persone munite di Green Pass e a coloro che ne sono legalmente esentati.
La Certificazione Verde COVID-19, che viene generata automaticamente, si ottiene attraverso:
- somministrazione del vaccino, per una validità, normalmente, di 12 mesi;
- certificato di guarigione, per una validità di 180 giorni;
- tampone molecolare, per una validità di 72 ore;
- test antigenico, per una validità di 48 ore.
Come detto, è consentito l’accesso ai luoghi di lavoro anche ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, purché muniti di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Obblighi per datori di lavoro e lavoratori
Il datore di lavoro è tenuto a verificare il possesso di valida certificazione da parte dei soggetti che facciano ingresso ai luoghi di lavoro e deve adottare le procedure di accertamento entro e non oltre il 15 ottobre 2021.
Ciascuna azienda è autonoma nell’organizzazione dei controlli. È auspicabile, tuttavia, che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso e che siano compatibili con la disciplina in materia di privacy.
L’accertamento potrà essere svolto quotidianamente e preferibilmente all’accesso della struttura, ovvero a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione) o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici.
Come funziona per i lavoratori in somministrazione
Per quel che riguarda la somministrazione di lavoro, è l’azienda utilizzatrice, nell’interesse della quale i lavoratori svolgono concretamente la prestazione di lavoro, che è tenuta al controllo del possesso di adeguata certificazione al fine dell’accesso ai luoghi di lavoro; all’Agenzia per il Lavoro, invece, spetta il compito di informare i dipendenti circa l’onere di certificazione.
Nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021, quindi, i lavoratori somministrati sono tenuti a possedere Green Pass valido o regolare certificazione di esenzione ed esibirla all’azienda utilizzatrice in occasione di ciascun controllo, unitamente al documento di identità in corso di validità.
Rischi e sanzioni
In assenza di Green Pass i lavoratori saranno considerati assenti, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione. Viceversa, laddove il lavoratore venga sorpreso all’interno dei luoghi di lavoro ancorché privo di idonea certificazione, o ne rifiuti l’esibizione, il medesimo potrà incorrere in provvedimenti disciplinari e nelle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. L. 127/2021 (sanzione amministrativa compresa tra €. 600,00 ed €. 1.500,00).
Infine, i datori di lavoro che non verificano il possesso di Green Pass da parte dei lavoratori, o che non definiscono entro il 15 ottobre le modalità operative per il controllo, sono punibili con sanzione da 400 a 1.000 euro.