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Può l’azienda non concedere due settimane consecutive di ferie ai lavoratori? Parola all’esperto!

In prossimità della stagione estiva, i lavoratori iniziano naturalmente a sognare le ferie.

Un nostro cliente ci chiede:

Può l’azienda non concedere due settimane consecutive di ferie a tutti i lavoratori?

Ferie e lavoratori: l’esperto risponde

Per rispondere a questo interrogativo, sono diverse le fonti a cui far riferimento: tra cui l’art. 36 Cost. e l’art. 2019 c.c.

L’art. 36 Cost. sancisce che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi” senza fissarne una durata. Per converso, l’art. 10 D.Lgs. 66/2003 introduce l’obbligo di concedere due settimane di ferie consecutive su richiesta del lavoratore.

Secondo la legge, ogni lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (D.Lgs. n. 66/2003, art. 10).

Un terzo periodo, se contrattualmente attribuito in eccedenza al minimo di quattro settimane stabilito dalla legge, potrà essere fruito anche in modo frazionato entro il termine stabilito dai contratti collettivi, ovvero monetizzato. Il suddetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dall’indennità per ferie non godute, se non in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

In considerazione di ciò, ad esempio, l’azienda X deve verificare l’effettivo godimento delle 2 settimane di ferie nel 2021 e tenere presente che le restanti settimane di ferie, non godute nel 2020, andranno fruite entro il 30 giugno 2022.

In caso di mancato godimento e controllo della fruizione è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (che può andare da un minimo di 130€ a un massimo di 780€) per ogni singolo lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.

Si precisa che l’obbligo di collocazione delle ferie dipende dalle richieste del lavoratore, tuttavia una eventuale diversa distribuzione potrà essere motivata da argomentazioni tecniche e organizzative.

Il lavoratore può opporsi alla decisione datoriale?

La giurisprudenza chiarisce che il datore di lavoro non è tenuto a negoziare il periodo di ferie con i lavoratori, facendo prevalere le esigenze aziendali, quando deduca e dimostri una ragione di carattere oggettivo che sorregga la propria determinazione.

Infine, ricordiamo che NON possono essere considerati come giorni di ferie (né quindi scomputati dalle ferie maturate):

  • il periodo di preavviso;
  • i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale;
  • i periodi di malattia del bambino che comportino ricovero ospedaliero;
  • i periodi di attività svolta per adempiere funzioni presso i seggi elettorali.

 

Il Consulente del Lavoro

 

Per maggiori informazioni scrivici a info@fmtslavoro.it

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