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Distacco transnazionale e obblighi amministrativi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco transnazionale dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (INL circ. n. 1/2023).

Ai sensi dell’art. 10, c. 3, lett. a), D.Lgs. n. 136/2016, durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di conservare, predisponendone copia in lingua italiana:

  • il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997;
  • i prospetti paga;
  • i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero;
  • la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti;
  • la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente;
  • il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.

Distacco transnazionale e obblighi amministrativi: chiarimenti INL

L’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza, effettuata dall’impresa distaccante, può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

L’INL spiega che, se è vero che l’emissione del modello A1 può intervenire anche in un periodo successivo all’inizio del distacco, con conseguente efficacia retroattiva, d’altra parte la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l’iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante, nonché sui dati del contratto.

Peraltro, il riferimento alla richiesta del modello A1, inoltrata dall’impresa distaccante alla competente Autorità di sicurezza sociale, consente ai prestatori di servizi di adempiere all’obbligo in questione senza dover attendere l’effettiva emissione del modello A1 e senza soffrire di eventuali ritardi da parte delle competenti autorità del Paese di stabilimento.

Ne consegue che la previsione di un obbligo di conservazione, per le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, della copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento – come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro – appare proporzionata alla necessità di assicurare l’effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 2014/67/UE e alla direttiva 96/71/CEE.

Esigenza fondamentale per impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari, anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione.

Per maggiori informazioni scrivici a info@fmtslavoro.it

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