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Diritto del lavoro, tutte le novità del 2024

Fringe benefit, scaglioni Irpef, trattamento integrativo speciale, congedi parentali, decontribuzioni per le mamme lavoratrici, sostegno al lavoro nel settore turistico: sono queste le principali novità 2024 in materia giuslavoristica. Di questo si è discusso nel corso del webinar Scadenze e chiusure di fine anno – anticipazioni sulla nuova Legge di Bilancioorganizzato da FMTS Lavoro e FMTS Formazione in collaborazione con lo Studio di Consulenza del Lavoro “Necchio” di Padova.

Fringe benefit, modalità di erogazione

Partiamo dai fringe benefit, ovvero beni e servizi erogati ai lavoratori al posto dei soldi: limitatamente al periodo di imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, non concorrono a formare reddito imponibile fino a 2.000 euro, se si tratta di lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Potranno godere delle agevolazioni anche coloro che non hanno figli fiscalmente a carico, in questo caso la soglia di esenzione scende a 1.000 euro.

Oltre a beni e servizi, nel 2024 potranno essere considerati fringe benefit le somme erogate e rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle bollette relative all’acqua, luce, gas. Inclusi nella lista dei benefici esentasse anche l’affitto o gli interessi sul mutuo, in entrambi i casi della prima casa. I limiti rimangono quelli di 2.000 e 1.000 euro relativamente alla variabile figli a carico.

Ma chi sono i figli fiscalmente a carico? Si tratta di coloro che hanno un’età non superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo inferiore ai 4.000 euro. Se l’età è superiore ai 24 anni, il reddito complessivo non deve superare i 2.840,51 euro.

Nel periodo di imposta 2023 i fringe benefit massimi erano di 3.000 euro ma potevano essere goduti esclusivamente da coloro che avevano figli a carico, quindi da un lato si è ridotto il beneficio ma dall’altra si è allargata la platea dei potenziali beneficiari.

Irpef, sistema con tre aliquote

Altra novità per il 2024 sono gli scaglioni Irpef che vengono ulteriormente ridotti da 4 a 3. Il nuovo regime progressivo prevede una prima aliquota del 23% fino a 28.000 euro, una seconda del 35% sulla parte che eccede i 28.000 ma arriva fino a 50.000 e, infine, una terza del 43% per i redditi che eccedono i 50 mila euro.

Quando il congedo è parentale

Qualche modifica anche per i congedi parentali: per il 2024 è stata confermata l’indennità all’80% per la prima mensilità di congedo, come previsto anche dalla legge di bilancio 2023, ed è stata estesa anche alla seconda mensilità. Pertanto per il 2024 le prime due mensilità di congedo sono indennizzate all’80% fino al sesto anno di vita del bambino, a condizione che la fruizione del congedo di maternità/paternità termini successivamente al 31/12/2023.

Dal 2025 l’indennità per la seconda mensilità è ridotta dall’80% al 60%. Confermata l’indennità al 30% per i successivi mesi fino ad un massimo di 9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita del figlio. Gli ulteriori mesi di fruizione (fino a 10 mesi complessivi, elevati a 11 se il padre lavoratore esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi) sono indennizzati solo se il genitore ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

Mamma che lavora

Una misura a sostegno delle lavoratrici madri arriva dalla decontribuzione del 100% degli oneri sociali a carico della lavoratrice. Per il 2024 si applica alle sole lavoratrici madri, con almeno 2 figli, fino al compimento del 10° anno del figlio più piccolo.

Per le annualità 2025-2026 spetta alle lavoratrici con almeno 3 figli e fino al compimento del 18° anno di vita del figlio più piccolo. La madre per accedere al beneficio dev’essere titolare di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad esclusione dei lavoratori domestici. L’esonero contributivo può raggiungere il massimo di 3.000 euro su base annuale.

Lavoro turistico più “leggero”

Una particolare misura riguarda, infine, il turismo (incluso quello termale). Il lavoro notturno e quello straordinario effettuato nei giorni festivi beneficia di un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione a tali prestazioni. Il reddito da lavoro dipendente percepito nel periodo di imposta 2023 non deve superare i 40 mila euro e, ai fini della corresponsione del trattamento, il lavoro notturno/straordinario deve essere svolto nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2024.

Un premio al premio

Scorrendo le altre innovazioni legislative che ci portiamo dietro dal 2023, ci imbattiamo nella detassazione dei premi di produttività. Se il reddito da lavoro dipendente percepito nel 2022 non supera gli 80 mila euro, per le somme corrisposte nel 2024 a titolo di premio di produttività persiste una tassazione con un’imposta sostitutiva dell’Iperf e delle relative addizionali con un’aliquota al 5% .

Così il cuneo

Rimane invariato il taglio al cuneo fiscale, nella sua misura più ampia che ha caratterizzato il 2023 e cioè il 6% per retribuzioni imponibili mensili fino a 2.692 euro e 7% per retribuzioni imponibili mensili non eccedenti i 1.923 euro. A differenza del 2023, è importante notare che l’esonero non si estende al calcolo della tredicesima mensilità e che questa non incide sulla determinazione dell’importo della retribuzione imponibile considerata come limite per l’applicazione dell’esonero.

Giuseppe Di Vittorio
Giornalista

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