Logo FMTS Lavoro

Dimissioni e preavviso: come funziona? Parola all’esperto!

Nuovo appuntamento, nuovo quesito:

Voglio dimettermi, quali sono le conseguenze laddove non avvisassi tempestivamente l’azienda?

Sgombriamo il campo da dubbi: così come avviene in caso di licenziamento, anche per le dimissioni è necessario il preavviso!

La funzione è quella di evitare che la risoluzione immediata del contratto di lavoro possa recare danni all’altra parte.

Mancato preavviso in caso di dimissioni: cosa succede?

In caso di mancato preavviso da parte del dipendente, scatta la cosiddetta “indennità di mancato preavviso” o “indennità sostitutiva del preavviso“. Questa viene pagata mediante trattenuta sulle somme che l’azienda deve versare all’atto della cessazione del rapporto (eventuale ultima mensilità e/o TFR). È dunque a carattere retributivo e sinteticamente possiamo dire che si tratta di un importo pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta in caso di prosecuzione della prestazione lavorativa.

Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennità di mancato preavviso devono considerarsi tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo. Nell’ipotesi di retribuzioni composte, in tutto o in parte, da elementi variabili (come ad es. provvigioni, premi di produzione, partecipazioni) l’indennità di mancato di preavviso è calcolata sulla media degli emolumenti degli altri tre anni di servizio, o del minor tempo di servizio prestato.

L’indennità sostitutiva del preavviso deve essere calcolata sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto e occorre tenere conto anche di eventuali ratei di tredicesima mensilità e altre mensilità aggiuntive.

Quali sono i termini del preavviso?

La durata di norma è fissata dai contratti collettivi e varia a seconda della categoria dei lavoratori (operai e impiegati), del livello di inquadramento, dell’anzianità e, talvolta, a seconda che si tratti di licenziamento o di dimissioni. Il contratto individuale può prevedere solo termini più lunghi rispetto a quelli dei contratti collettivi.

Il preavviso decorre dal momento in cui è conosciuto dall’altra parte e si considerano tutti i giorni del calendario, non solo quelli lavorativi, salvo diverso accordo individuale o collettivo.

La decorrenza del preavviso è interrotta al sopraggiungere dei seguenti eventi:

  • malattia;
  • ferie;
  • maternità;
  • infortunio.

A meno di espressa rinuncia concordata dalle parti, il mancato rispetto del periodo di preavviso, in tutto o in parte, costituisce inadempienza contrattuale, in relazione alla quale la parte che lo subisce può richiedere un risarcimento (pari di solito alle giornate di mancato preavviso).

Non sono obbligati a rispettare i termini di preavviso:

  • la lavoratrice madre che si dimette entro un anno di età del bambino;
  • il lavoratore che si dimette per giusta causa;
  • il datore di lavoro che recede per giusta causa;
  • in caso di mutuo consenso, ossia su accordo delle parti;
  • in caso di recesso intervenuto durante il periodo di prova;
  • in caso di promozione ad una qualifica superiore (quando il contratto prevede la cessazione del vecchio rapporto e la costituzione di un nuovo rapporto senza soluzione di continuità).

Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, mentre possono essere regolarmente fruite le ore di permesso maturate. Inoltre, durante il periodo di preavviso, se il dipendente lavora matura le ferie. Alcuni contratti collettivi, infine, prevedono espressamente che durante il compimento del periodo di preavviso l’azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione.

 

Il Consulente del Lavoro

 

Per maggiori informazioni scrivici a info@fmtslavoro.it

Condividi