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Differenza tra lettera di assunzione e contratto di lavoro

L’assunzione di un dipendente può avvenire per effetto della mera presenza del lavoratore all’interno dell’azienda oppure a seguito della sottoscrizione di un contratto di lavoro. In entrambi i casi è necessario che il lavoratore manifesti l’accettazione della proposta formulata dal datore di lavoro.

Sicuramente vi sono dei casi in cui è opportuno che vi sia una forma scritta e, in linea generale, è sempre meglio consegnare al lavoratore un documento scritto, sia esso una lettera di assunzione o un contratto di lavoro.

In sostanza, non esiste alcuna differenza tra la lettera di assunzione e il contratto di lavoro, ma si tratta semplicemente di due modi diversi per denominare il raggiungimento di un medesimo scopo: l’inserimento del lavoratore all’interno dell’azienda.

Nello specifico però, possiamo individuare una differenza: mentre la lettera di assunzione è un documento che viene consegnato al lavoratore, il contratto di lavoro ha una forma simile ad un contratto con firma da entrambe le parti, sebbene anche la lettera di assunzione possa essere definita contratto di assunzione; dal punto di vista degli effetti giuridici, la validità dell’una o dell’altra è la stessa.

Grazie alla guida realizzata dalla nostra Agenzia per il Lavoro, vediamo nel dettaglio quali sono gli elementi essenziali del contratto di lavoro e della lettera di assunzione.

Elementi essenziali del contratto di lavoro

Per quanto riguarda il contratto, la normativa di riferimento è da ravvisarsi negli artt. 1325 c.c. e seguenti, salvo il caso in cui le norme disciplinanti il rapporto di lavoro non impongano diversamente.

La prima osservazione da fare riguarda la non obbligatorietà della forma scritta del contratto di lavoro, sebbene vi siano comunque dei casi in cui la forma scritta è obbligatoria, ad esempio quando compare l’apposizione del termine, quando vi è un patto di non concorrenza o quando è previsto un periodo di prova e in ogni caso, quando vi sono informazioni che il datore di lavoro deve necessariamente dare per iscritto al lavoratore.

Abbiamo già detto che è sempre meglio consegnare un documento scritto al lavoratore e nel caso sia un contratto di lavoro, è necessario che sia rispettata una forma e che siano inserite alcune informazioni obbligatorie.

Non dobbiamo dimenticare che il contratto di lavoro prevede diritti e doveri da entrambe le parti: da un lato il lavoratore si impegna a prestare la sua opera per il conseguimento delle finalità dell’azienda, dall’altro, il datore di lavoro si impegna a retribuire il lavoratore e a riconoscergli i diritti che gli spettano secondo la legge.

Perché il contratto di lavoro sia valido è necessaria la capacità giuridica e la capacità di agire di entrambe le parti.

Quanto agli elementi essenziali del contratto di lavoro, possiamo così identificarli:

  • l’accordo delle parti;
  • la forma libera (salvo per il contratto a tempo determinato, il contratto di formazione e lavoro, il contratto di somministrazione o interinale, per il lavoro ripartito o job sharing, il contratto intermittente o a chiamata, per i co.co.pro, per il contratto di apprendistato e altre tipologie espressamente indicate che necessitano della forma scritta);
  • l’oggetto della prestazione di lavoro;
  • la retribuzione;
  • il termine;
  • i diritti e i doveri delle parti;
  • casi di invalidità del contratto.

Dopo aver stipulato il contratto, occorre comunicare all’ufficio per l’Impiego la costituzione del rapporto di lavoro. A tal proposito, è stato elaborato il modello Unilav, da compilare con i dati del datore, del lavoratore e le caratteristiche del rapporto e trasmettere agli enti previdenziali entro il giorno precedente all’inizio del rapporto di lavoro.
Il modello Unilav è necessario anche per comunicare se per l’assunzione il datore di lavoro ha diritto a qualche agevolazione per le condizioni soggettive del lavoratore.

Elementi essenziali della lettera di assunzione

La lettera di assunzione può essere considerata alternativa al contratto di lavoro. Ai sensi dell’art. 4bis comma 2 D.Lgs. n. 181/00, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore in forma scritta alcune tassative informazioni sul contenuto del contratto, anche se è stato stipulato verbalmente.

La lettera di assunzione è la formalizzazione del contratto di lavoro con il quale sostanzialmente non vi è differenza e deve essere consegnata al lavoratore entro 30 giorni dall’assunzione.

Fermo restando i requisiti giuridici di entrambe le parti, nella lettera di assunzione è possibile indicare solo gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto di lavoro e rinviare la regolamentazione degli elementi accessori alla disciplina integrativa di legge e alla contrattazione collettiva.

Nello specifico, gli elementi che una lettera di assunzione deve contenere sono i seguenti:

  • data dell’inizio del rapporto di lavoro;
  • durata del rapporto di lavoro e del periodo di prova, se previsto;
  • inquadramento, livello, categoria di appartenenza (A,AS,B,BS,C,CS,D,DS), qulifica e mansioni;
  • residenza del lavoratore;
  • sede e orari di lavoro, oltre a eventuali divise che devono essere fornite dal datore di lavoro;
  • retribuzione;
  • periodo di ferie;
  • termini del preavviso in caso di recesso;
  • applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal CCNL.

Anche in questo caso, una volta sottoscritta la lettera di assunzione, perché il contratto di lavoro sia valido è necessario effettuare le comunicazioni obbligatorie all’INPS entro il giorno precedente all’inizio del rapporto di lavoro.
Hai ancora qualche dubbio? Scrivici!

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