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Covid-19 e lavoratori: indicazioni per la riammissione in servizio

Il Ministero della Salute, con la circolare del 12 aprile 2021, ha fornito le indicazioni in merito alla riammissione in servizio del lavoratore, dopo l’assenza per malattia COVID-19 correlata, con la relativa certificazione da produrre al datore di lavoro.

Riammissione in servizio post-Covid: cosa fare?

Come detto, il Ministero della Salute, con un’apposita circolare dello scorso 12 aprile, ha fornito utili ed importanti indicazioni procedurali, finalizzate alla riammissione dei lavoratori a seguito di assenza per malattia COVID-19. La circolare chiarisce quanto lavoratore, datore di lavoro e medico competente dovranno osservare per ogni specifico caso possibile:

  • lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

visita del medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia;

  • lavoratori positivi sintomatici

rientro dopo 10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi, accompagnato da test molecolare con riscontro negativo, con relativo invio al datore di lavoro – tramite medico competente – della certificazione di avvenuta negativizzazione;

  • lavoratori positivi asintomatici

rientro dopo 10 giorni, accompagnato da test molecolare con riscontro negativo, con relativo invio al datore di lavoro – tramite medico competente – della certificazione di avvenuta negativizzazione;

  • lavoratori positivi a lungo termine

si tratta dei lavoratori che continuano ad essere positivi senza sintomi e che possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni. In questo caso, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico, effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, tramite il medico curante, al datore di lavoro. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa svolgere modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia. Non è necessaria ai fini del rientro la visita del medico curante.

  • lavoratori contatto stretto asintomatico

il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per la riammissione in servizio, il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone a tampone molecolare o antigenico e informa il datore di lavoro, tramite medico competente, dell’esito negativo del test.

N.B. I lavoratori positivi sintomatici o asintomatici con tampone al termine negativo, potranno essere riammessi al lavoro anche in caso di persona convivente ancora positiva.

Il Ministero ha, infine, chiarito che le indicazioni contenute nella Circolare sono passibili di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell’evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

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