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Contratto di rioccupazione: come funziona

Il contratto di rioccupazione è una nuova tipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, introdotta dal “decreto Sostegni bis” (DL n. 73/2021) per favorire l’inserimento lavorativo e la riqualificazione professionale di soggetti disoccupati. Ma cosa prevede il contratto di rioccupazione?

Contratto di rioccupazione: esonero contributivo

L’esonero, solo per assunzioni a tempo indeterminato nel periodo 01/07/21 – 31/10/21, è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico azienda, nel limite massimo di importo pari a 3.000, da riparametrare e applicare su base mensile, ovvero 500 euro.

Per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. In caso di tempo parziale, il massimale dell’agevolazione va riproporzionato.

Progetto individuale di inserimento e termine dei sei mesi

L’accesso all’incentivo è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Tale progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.

Se, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per quanto non espressamente previsto dall’articolo 41 del decreto Sostegni bis, al contratto in trattazione si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I destinatari del contratto di rioccupazione

Possono beneficiare del contratto di rioccupazione i soggetti di qualsiasi età che, alla data della nuova assunzione, si trovano in stato di disoccupazione (ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015).

Datori di lavoro e condizioni generali

Possono usufruire del contratto di rioccupazione tutti i datori di lavoro, ad accezione di quelli dei settori:

  • agricolo;
  • domestico;
  • finanziario.

Le condizioni generali di accesso sono identiche a quelle degli altri incentivi.

Come richiedere l’incentivo

È possibile fare richiesta dell’incentivo a partire da settembre 2021.

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