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Contratto di apprendistato: tutto quello che c’è da sapere

L’apprendistato è una particolare tipologia di contratto a tempo indeterminato. Di questa forma contrattuale si è parlato nel corso di un webinar dedicato ai professionisti del mercato del lavoro, organizzato da FMTS Lavoro in collaborazione con FMTS Formazione. In cattedra è salito il consulente del lavoro Alberto Minto dello studio Necchio di Padova.

Contratto di apprendistato: come funziona?

Il contratto di apprendistato sancisce un rapporto di lavoro che ha una doppia finalità: la prestazione di lavoro e l’apprendimento di conoscenze spendibili in una specifica attività.

In ragione di ciò, il contratto di apprendistato dev’essere necessariamente completato da tutta una serie di elementi che perfezionano la formazione. Quali sono questi elementi? Un piano formativo individuale e un tutor aziendale in grado di seguire il percorso di apprendimento del lavoratore.

Vincoli e limiti del contratto di apprendistato

Sul contratto di apprendistato opera il divieto di retribuzione a cottimo per la parte formativa, vuol dire che non si può essere ricompensati in base alla quantità di prodotto realizzata. Un altro vincolo riguarda il numero di apprendisti che si possono assumere. Questo limite varia a seconda del numero di dipendenti qualificati presenti in azienda e, inoltre, se l’azienda ha 50 dipendenti o più, l’attivazione di nuovi rapporti in apprendistato è subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato, nei 36 miei precedenti, di almeno il 20% dei contratti di apprendistato conclusi (salvo diversa disposizione contenuta nel Contratto di Lavoro Nazionale).

Se il requisito non è soddisfatto, il datore può assumere comunque solo un ulteriore apprendista. Nel caso di almeno 10 dipendenti, il rapporto fra apprendisti e dipendenti non deve mai superare 3 a 2. Nelle imprese con meno di 10 dipendenti il rapporto non può superare 1 a 1, massimo un apprendista per ogni dipendente. Nelle imprese con meno di 3 dipendenti, possono essere assunti al massimo 3 apprendisti.

Inadempimento specifico

Una particolarità di questo tipo di contratto è data dai rischi di inadempimento contrattuale. Il contratto può concludersi per tutta una serie di condotte datoriali che minano i presupposti e le finalità dell’apprendistato. Nello specifico, quando la formazione è inferiore a quella minima proposta, quando il datore di lavoro non consente all’apprendista di partecipare ai corsi di formazione obbligatoria, quando manca il tutor in azienda o non viene predisposto un piano formativo individuale il contratto rischia di saltare.

In caso di inadempimento datoriale, la sanzione prevede, oltre alla trasformazione del rapporto di apprendistato in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche la perdita dei benefici economici fruiti in termini contributivi e assicurativi, con l’obbligo di versamento della differenza fra il versato e quello dovuto, con una maggiorazione del 100%.

Una forma contrattuale, tre declinazioni

Esistono diverse tipologie di apprendistato: quello di Primo Livello, il Professionalizzante (e di ricollocazione) ed infine di Alta Formazione e Ricerca.

Apprendistato di primo livello

L’apprendistato di primo livello è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio ed è quindi destinato ai giovani dai 15 ai 25 anni e la sua durata può variare da 1 a 4 anni, in base alla durata del corso di studi cui è iscritto l’apprendista. Coniuga la formazione effettuata in azienda con quella presso istituzioni formative. L’Apprendistato di primo livello può essere anche uno strumento per assolvere l’obbligo scolastico. Sono coinvolti, quindi, istituti professionali e scuole secondarie superiori. La formazione è di competenza della Regione e, in assenza, è rimessa al Ministero del Lavoro.

È, invece, il Contratto Collettivo Nazionale che definisce le modalità di erogazione della formazione aziendale. Per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta (o quanto diversamente previsto dal CCNL applicato dall’azienda).

Il monte-ore di formazione complessivo (in azienda/nell’istituzione scolastica) deve risultare congruo al titolo professionale e/o diploma da conseguire cui è finalizzato il contratto. Per la validità dello stesso, il datore di lavoro deve stipulare un apposito protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.

La formazione esterna non può essere superiore al 60% dell’orario scolastico per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno.

Ma quali sono i vantaggi economici di questo tipo di contratto? I benefici più importanti sono quelli relativi all’aliquota contributiva previdenziale. I vantaggi non sono uguali per le aziende piccole e per quelle più grandi. Il numero discriminante è quello dei 9 dipendenti. Sotto i 9 dipendenti l’aliquota contributiva va dall’1,5% al 5% a seconda dall’anno di formazione. Per le aziende sopra i 9 dipendenti l’aliquota è del 5% per tutto il periodo formativo. Le aliquote agevolate sono riconosciute anche per i 12 mesi successivi al termine del periodo di formazione.

È possibile la trasformazione di un contratto di apprendistato di primo livello in un contratto di secondo livello. La differenza è con il primo si acquisisce un titolo di studio, con il secondo una qualifica professionale.

Apprendistato Professionalizzante

Nell’apprendistato professionalizzante si alza l’età dei possibili beneficiari, lato lavoratori. Il limite di età in questo caso si sposta a 29 anni e il limite minimo si risolve a 18 anni, o 17 se si è in possesso già di una qualifica professionale.

Il monte ore formativo è pari a 120 per la formazione esterna all’azienda ed è fissato dalla Regione che ne determina lo svolgimento e solitamente viene spalmato per un triennio. Un’altra parte della formazione, pari a 80 ore annue, viene stabilità nel Contratto di Lavoro Nazionale.

La durata massima del contratto è di 3 anni, estendibili a 5 se si tratta di professioni legate all’artigianato.

Passiamo ora ai benefici economici. Ci può essere un sotto inquadramento per almeno 2 livelli, rispetto alla qualifica oggetto di formazione. Non è previsto il contributo Inail ai fini assicurativi e sul fronte previdenziale l’aliquota contributiva oscilla dall’1,5% al 10% a seconda dell’annualità di formazione, questo per le aziende con meno di 9 dipendenti, se i dipendenti fossero più di 9 allora l’aliquota contributiva sale al 10%. Tale livello di contribuzione (10%) rimane confermato anche per i 12 mesi successivi all’acquisizione della qualifica. L’aliquota a carico del lavoratore è invece pari al 5,84%.

Seppure ci siano dei vantaggi sotto il profilo contributivo previdenziale, non occorre essere in regola con il Durc per ottenere i benefici indicati, in quanto non è considerato un beneficio contributivo.

In deroga ai limiti di età dei soggetti con cui è possibile stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante, è prevista la possibilità di attivare tale tipologia contrattuale, in gergo definito “di ricollocazione”, altresì con soggetti percettori di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione o trattamento salariale straordinario.

La definizione di questa tipologia di contratto è evocativa del campo di applicazione. È uno strumento che consente il reinserimento nel mercato del lavoro di persone che ne sono state escluse. È sicuramente un apprendistato di secondo livello, cioè quello che mira a far acquisire una qualifica professionale, in linea con quelle che sono le sue finalità.

Al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue senza possibilità di recesso per le parti. Quanto ai benefici economici, l’aliquota contributiva pari all’11,61% è più alta di quella delle altre fattispecie ma ovviamente più bassa di quella ordinaria per tutta la durata dell’apprendistato per il datore di lavoro e 5,84% per il lavoratore.

Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca

L’ultima forma di apprendistato possibile è quella legata alla formazione universitaria o alla ricerca, compreso praticantato o dottorati di ricerca. Il limite di età è analogo a quello professionalizzante, 29 anni, il limite minimo sono i 18 anni.

Il lavoratore per godere di questo contratto dev’essere in possesso, ovviamente, già del diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi d’istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore.

La formazione è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% dell’orario previsto dai Contratti di Lavoro per quel tipo di qualifica.

Quanto ai vantaggi per le per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella dovuta, salvo diversamente stabilito dal Contratto di Lavoro Nazionale.

 

Giuseppe Di Vittorio
Giornalista

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