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Cos’è e come funziona il contratto MOG – Monte Ore Garantito

Sul tema dei contratti a termine, la somministrazione risulta essere un argomento molto scottante e sempre poco compreso da lavoratori e datori di lavoro.

Il contratto di somministrazione lavoro, in parole povere, prevede che un lavoratore (definito somministrato), assunto da un’agenzia accreditata (somministratrice), sia messo a disposizione di un’impresa (chiamata utilizzatrice) per un definito lasso temporale.

Tra le modalità di somministrazione specifiche si trova il Monte Ore Garantito, da ora in avanti M.O.G..

Caratteristiche del contratto MOG

È un contratto di lavoro a termine della durata minima di tre mesi. Prevede una retribuzione minima garantita, pari al 25% della retribuzione mensile spettante ai lavoratori a tempo pieno prevista dal CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) utilizzatore. Nel caso specifico, la retribuzione minima è corrisposta anche sebbene non venga effettuata la prestazione lavorativa.

In quali settore conviene il contratto MOG

La modalità M.O.G. è stata pensata per tutti i settori che vivono esigenze di carattere tecnico, produttivo o organizzativo che abbiano come naturale conseguenza l’incremento periodico della forza lavoro. Nell’ottica di questo discorso, la modalità M.O.G. è valida per i settori: turismo, GDO, logistica, alimentare, agricoltura, tlc, servizi alla persona.

Come funziona il Monte Ore Garantito

La prestazione può essere richiesta al lavoratore entro 4 fasce orarie:

  • antimeridiana (dalle 6.00 alle 14.00);
  • postmeridiana (dalle 14.00 alle 22.00);
  • serale-notturna (dalle 22.00 alle 6.00);
  • fascia alternativa massimo 6 ore da specificare sul contratto.

La fascia oraria specificata nel contratto può essere modificata solo con il consenso del lavoratore e con un preavviso di almeno una settimana. L’attività lavorativa deve essere comunicata e richiesta al lavoratore con un preavviso di almeno 24 ore antecedenti all’inizio dello svolgimento della stessa. Il lavoratore è tenuto a garantire la propria disponibilità all’interno della fascia e del monte ore stabilito.

Qualora si incorra in casi di rifiuto:

  • se giustificato nella fascia non vi è obbligo di retribuzione minima;
  • se ingiustificato nella fascia si può incorrere in sanzioni disciplinari.

In caso di una richiesta di prestazione al di fuori della fascia oraria prevista, il lavoratore può scegliere in piena libertà se accettare o rifiutare.

Retribuzione, orario, prova e dimissioni

La retribuzione nella modalità M.O.G. viene calcolata su base oraria. Nel caso di festività soppresse, ROL, ratei afferenti a tredicesima e quattordicesima mensilità vanno inserite in busta paga; ferie e TFR, invece, vanno pagate a fine contratto.

In caso di ore eccedenti a quelle stabilite nel contratto, fino al raggiungimento del normale orario di lavoro a tempo pieno, non sono soggette a maggiorazioni. Altresì, le ore che superano il normale orario di lavoro a tempo pieno sono pagate con le maggiorazioni.

Nell’eventualità in cui nell’arco di sei mesi con lo stesso utilizzatore si superi il 20% del monte ore si procede ad un incremento fisso del 10% delle ore eccedenti.

Il periodo di prova è consentito e deve rispettare i limiti previsti per i somministrati a tempo pieno, esigibile solo entro il primo mese di missione. In caso di dimissioni non si applica nessuna penalità.

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