Contributi dimezzati dopo il congedo di maternità. Con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022, l’INPS ha finalmente fornito le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’ultima legge di bilancio (n. 234 del 30 dicembre 2021).
Si tratta dello sgravio del 50% per 12 mesi dai contributi previdenziali, a carico del datore di lavoro, per le dipendenti che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità. La circolare illustra le caratteristiche per beneficiare dell’agevolazione e le istruzioni per i flussi Uniemens.
La legge n. 234/2021 ha previsto, all’articolo 1 (comma 137), in via sperimentale per l’anno 2022:
Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.
L’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, ivi compreso il settore agricolo.
Nello specifico, riguarda i seguenti rapporti di lavoro:
lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
L’applicazione dell’esonero in trattazione lascia comunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per l’applicazione dell’esonero contributivo il datore di lavoro deve inviare un’istanza, per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, tramite la funzionalità “contatti” del “cassetto previdenziale”, alla voce “assunzioni agevolate e sgravi”, campo “esonero art.1 c. 137 L.234/2021”.
La richiesta deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
Per i rapporti di lavoro domestico l’INPS informa che verranno fornite istruzioni con un successivo messaggio.