Logo FMTS Lavoro

Categorie protette: quali sono e cosa dice la normativa

Le categorie protette sono persone che si trovano in condizioni di svantaggio rispetto ad altre, a causa di un problema di natura fisica, psichica o per altri motivi.

Proprio per le condizioni in cui versa, la categoria protetta è particolarmente tutelata dalla legge, che oltre a prevederne i diritti, specifica anche gli obblighi per le aziende che sono tenute ad assumere persone ad essa appartenenti, in presenza di determinate condizioni.

In questo approfondimento vedremo quali sono le categorie protette secondo la legge 12 marzo 1999 n.68 e tutti gli obblighi delle aziende nell’assunzione e nel trattamento delle persone ascrivibili a tali categorie.

Pertanto, se volete saperne di più su questa tematica, continuate nella lettura; iniziamo subito a capire quali sono le categorie protette.

Quali sono le categorie protette secondo la Legge 12 marzo 1999 n. 68

La legge è molto dettagliata nella descrizione di quali siano i soggetti che possono iscriversi nelle liste degli appartenenti alle categorie protette.

Ecco quindi, ciò che dice l’art. 1 della legge 68/99 su quali sono le categorie protette:

  • persone in età lavorativa affette da invalidità civile (minorazioni fisiche, psichiche, intellettive o sensoriali) che comporta una riduzione delle capacità lavorative di grado superiore al 45%;
  • invalidi di lavoro con percentuale superiore al 33%, accertata dall’INAIL;
  • non vedenti colpiti da cecità assoluta oppure con una mancanza visiva compresa tra i 9 e i 10 decimi per entrambi gli occhi (quindi, altrimenti detto, un grado di visibilità non superiore ad 1 decimo per occhio);
  • sordomuti, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria del Testo Unico sulle pensioni di guerra;
  • vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e i loro familiari;
  • vedove e orfani del lavoro o per servizio, invalidi del personale militare e della protezione civile.

Come iscriversi alle liste delle categorie protette

Se si è in possesso dei requisiti indicati e si ha un’età compresa tra i 15 e i 65 anni, si ha la possibilità di iscriversi alle liste provinciali del collocamento mirato presso i Centri dell’impiego.

Prima però, è necessario che la propria Asl di appartenenza, in concerto con un medico nominato dall’Inps, accerti l’invalidità dichiarata dal soggetto.

Ai fini dell’accertamento per l’iscrizione nelle categorie protette, nel caso di invalidità, è obbligatorio sottoporsi a visita medica.

La procedura è molto semplice: il medico di base accerta l’invalidità e prepara un certificato che deve essere inviato all’Inps per via telematica.

Con il codice generato dal sistema, il soggetto invalido deve richiedere la visita all’Asl di appartenenza, non prima di aver presentato all’Inps il certificato introduttivo, tramite la registrazione sul sito oppure tramite caf o associazioni.

Entro 30 giorni si verrà convocati per la visita, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e tramite email all’indirizzo fornito.

Il verbale conclusivo, con la valutazione e l’attestazione della percentuale di invalidità, deve essere inviato dall’Inps al soggetto invalido e se i requisiti sono conformi alla legge, il soggetto può recarsi al collocamento mirato, istituito presso i Centri per l’Impiego di ogni provincia con l’obiettivo di agevolare l’inserimento degli appartenenti alle categorie protette nel mondo del lavoro.

Il collocamento mirato, infatti, sottoscrive anche convenzioni con le aziende che lo richiedono e che sono obbligate all’assunzione di un soggetto appartenente alle categorie protette.

Vediamo nel dettaglio, ora gli obblighi delle aziende.

La quota di riserva e gli obblighi per le aziende

La quota di riserva è il numero o la percentuale di lavoratori iscritti alle categorie protette che ogni azienda deve assumere se possiede determinate caratteristiche.

La legge 68 99 determina i criteri, integrati poi dal Dlgs 185/2016, correttivo del Jobs Act, che ha modificato le regole per l’assunzione delle categorie protette, introducendo effettivamente nuovi obblighi e sanzioni, in caso di inadempimento,

L’articolo 3 della legge 68/99 definisce quota di riserva il numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette che l’azienda, che possiede determinati requisiti dimensionali, è tenuta ad assumere.

Nello specifico, le quote di riserva sono indicate come segue:

  • le imprese fra 15 e 35 dipendenti sono obbligate ad assumere 1 lavoratore disabile (fino al 2016 era obbligata solo in caso di nuove assunzioni, dal 2018 lo sarà a prescindere da nuovi inserimenti);
  • le imprese fra i 36 e i 50 dipendenti sono obbligate ad assumere 2 lavoratori afferenti alle categorie protette;
  • le imprese oltre i 50 dipendenti e fino a 150, devono assumere non più un numero determinato di lavoratori delle categorie protette, ma nella misura del 7% dei lavoratori occupati nel caso di invalidi e 1 beneficiario della legge 68/99;
  • oltre i 150 dipendenti l’obbligo è esteso al 7% di assunzione di invalidi e 1% di altri beneficiari della legge 68/99.

In base alla vecchia legge 68/99, la quota di riserva è conteggiata considerano solo i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato, il successivo decreto correttivo coinvolge nel computo anche i lavoratori già assunti con vincolo di subordinazione con capacità lavorativa pari o superiore al 60% e non più, come nella formulazione precedente, con almeno il 60%.

Per conoscere tutte le tipologie di contratto di lavoro che rientrano nel computo della quota di riserva, si rimanda all’art. 4 della legge 68/99, che riporta, appunto, tutti i criteri di computo della quota di riserva.

Le aziende possono assumere un invalido civile attraverso due modalità: per chiamata nominativa, individuando direttamente il lavoratore da assumere o per chiamata numerica attraverso le liste del Centro dell’Impiego.

Vantaggi per le aziende che assumono le categorie protette

I vantaggi sono notevoli sia dal punto di vista previdenziale e assistenziale, sia dal punto di vista economico in caso di spese sostenute per adeguare il posto di lavoro al fine di eliminare le barriere architettoniche.

Tuttavia, se le aziende disattendono l’obbligo di assunzione sono previste sanzioni amministrative che variano a seconda della tipologia di mancanza (ritardo del prospetto informativo dal quale deve risultare il numero complessivo dei lavoratori impiegati, lavoratore non assunto). L’importo delle sanzioni è devoluto al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

Insomma, la Legge 68/1999 promuove l’integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro attraverso azioni mirate a considerare le persone diversamente abili come dotate di capacità differenti e non prive di abilità ed è volta anche ad offrire sostegno e tutela a tutte le altre categorie protette beneficiarie della legge stessa.

Condividi