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Bonus Sud 2019: cosa dice la circolare INPS 102/2019

L’INPS, con circolare n. 102/2019, ha argomentato le disposizioni per la fruizione del Bonus Sud 2019, alla luce del decreto direttoriale n. 178/2019 che disciplina le assunzioni effettuate a partire dal 1° maggio 2019 fino al 31 dicembre 2019, e la legge n. 58/2019, che disciplina le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019, inizialmente escluse dal sopra citato decreto direttoriale.

Come richiedere il Bonus Sud 2019

Con tale circolare vengono disciplinate le regole, i requisiti soggettivi, le condizioni, e l’ambito di applicazione per poter usufruire dell’incentivo. L’incentivo è richiedibile attraverso l’applicazione “Portale delle agevolazioni – ex Diresco” nella sezione “Servizi per Aziende e Consulenti del portale INPS.

La richiesta preliminare di prenotazione dovrà indicare la retribuzione mensile media, comprensiva di ratei di 13a e 14a col modulo ‘IOSS’ (non più ‘OMEZ’, del Bonus Sud 2018). L’INPS, dopo appurate verifiche, autorizzerà l’incentivo, e il datore di lavoro, entro 10 giorni dalla concessione, dovrà provvedere alle comunicazioni obbligatorie.

Figure ammesse all’incentivo Bonus Sud 2019

Sono ammessi all’incentivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati e che abbiano una sede operativa in una regione del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

Sono ammessi all’incentivo tutte le persone disoccupate di qualsiasi età e prive di impiego che dichiarino la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

In cosa consiste Bonus Sud

L’incentivo viene riconosciuto per le assunzioni e le trasformazioni di contratti a tempo indeterminato e apprendistato professionalizzante (II livello) effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12), e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.

L’incentivo può essere fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis” – o in alternativa, oltre tali limiti, se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti ovvero, il lavoratore rientri in una delle categorie dei soggetti svantaggiati previste dall’articolo 7 del citato decreto direttoriale n. 178/2019.

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