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Aspettativa dal lavoro retribuita e non: cos’è e come funziona

Tra le domande più frequenti rivolte alla nostra Agenzia per il Lavoro, ci sono quelle relative ai diritti del lavoratore: ferie, permessi, malattia, congedo straordinario e anche l’aspettativa. Su quest’ultimo argomento spesso c’è poca chiarezza. Ecco quindi una Guida completa realizzata dalla nostra APL per capire che cos’è l’aspettativa, qual è la legge che la disciplina e quali sono i motivi per i quali si può richiedere.

CHE COS’È L’ASPETTATIVA

Nel corso della vita lavorativa, possono intervenire una serie di imprevisti che causano l’impedimento allo svolgimento delle mansioni quotidiane in maniera regolare. Quando ciò accade per motivazioni che non rientrano nelle cause ordinarie per cui il lavoratore può richiedere ferie e permessi, si parla di aspettativa.

Si tratta quindi di un periodo di astensione dall’attività lavorativa, durante il quale il dipendente non perde il posto di lavoro. La durata è stabilita dalla legge e durante questo periodo il lavoratore non percepisce stipendio, salvo alcuni casi particolari previsti dalla legge stessa, ma ha diritto a conservare il posto di lavoro.  Generalmente si tratta di assenza dal lavoro per motivi familiari o personali, ma esistono una serie di altre ragioni.

La disciplina che la regola è leggermente diversa da quella prevista per le ferie e i permessi; in questi casi particolari, il dipendente potrebbe avere la necessità di assentarsi per lunghi periodi durante i quali, generalmente non si percepisce stipendio. La normativa di riferimento è la Legge 8 marzo 2000, n. 53.

Aspettativa retribuita: condizioni e durata

Abbiamo detto che il periodo di astensione dal lavoro, può, in alcuni casi, essere retribuito. Vediamo insieme i casi previsti dalla legge:

  • Per assistenza ai familiari disabili: nel caso in cui il lavoratore debba dedicarsi all’assistenza di un familiare con una grave disabilità, può assentarsi dal lavoro ed essere retribuito. La durata massima è di due anni. In questo periodo, il dipendente riceve lo stipendio, ma i contributi sono soltanto figurativi, non effettivamente versati né dal datore di lavoro né da lui stesso. Un particolare disciplina è prevista nel caso di due genitori che debbano assistere il figlio disabile: il periodo di aspettativa retribuita non è cumulabile dai due genitori, che in totale potranno richiedere un massimo di due anni.
  • Per matrimonio: conosciuto come congedo matrimoniale. Ha una durata di 15 giorni e non necessariamente successivi al matrimonio stesso. Di norma, entro 30 giorni, ma possono essere richiesti anche nei 6 mesi successivi, purché l’assenza sia legata effettivamente al matrimonio e va concordata con il datore di lavoro per rispettare le esigenze dell’azienda.
  • Per maternità: obbligatoria e facoltativa, è sempre e in ogni caso retribuita. Durante il periodo di maternità, il datore di lavoro dovrà continuare a versare i contributi alla dipendente e lo stipendio.
  • Per volontariato o cooperazione con Paesi in via di sviluppo: nel caso in cui il lavoratore collabori con associazioni dell’Agenzia di Protezione Civile, ha diritto alla retribuzione in caso di assenza per motivi legati al volontariato. Dipendenti volontari, possono richiedere un periodo di astensione dal lavoro comunque valido ai fini della progressione di carriera. In caso di calamità, il periodo non può essere superiore a 30 giorni consecutivi e non oltre i 90 giorni durante l’anno (60 e 180 giorni in caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale).
  • Per dottorato di ricerca: si applica solo nel caso in cui il dottorando non sia beneficiario di una borsa di studio e dunque stia provvedendo alla sua formazione autofinanziandosi.

Aspettativa non retribuita: motivi e durata

Fermo restando la variabilità della regolamentazione a seconda della tipologia di contratto, in generale l’aspettativa dal lavoro non è retribuita (salvo i casi appena indicati):

  • Per motivi personali: ogni dipendente assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un periodo di assenza per motivi personali o familiari, che non viene considerato valido ai fini del calcolo del periodo di comporto del lavoratore. La durata massima è 12 mesi per ogni tre anni e può essere richiesta per non più di due periodi. Tra i motivi personali per cui richiedere l’aspettativa non retribuita può essere richiesta troviamo anche motivi di salute propri e di familiari stretti: tossicodipenza, alcolismo, qualora il dipendente accetti di sottoporsi a cura presso strutture specifiche, egli stesso o il familiare ha diritto ad un periodo di assenza da lavoro e alla conservazione del posto. Nel caso del dipendente con gravi problemi di salute, si ha diritto alla retribuzione fino alla copertura dei 18 mesi previsti per malattia.
  • Per dottorato di ricerca o borsa di studio: come nel caso di quella retribuita, se il lavoratore deve assentarsi per motivi di studio (dottorato di ricerca), ha diritto al periodo ma questa non è retribuita se è beneficiario di una borsa di studio. I giorni richiesti devono comunque essere finalizzati a progressioni di carriera.
  • Per vincitori di concorso: se un dipendente a tempo indeterminato vince un concorso presso un altro Ente o amministrazione, può chiederla per un massimo di sei mesi, fino al superamento del periodo di prova.
  • Per cariche pubbliche elettive e aspettativa sindacale: i lavoratori chiamati a svolgere cariche elettive o sindacali possono richiederla per la durata del proprio mandato, senza retribuzione.
  • Per avviamento attività: nel caso in cui, il dipendente desideri intraprendere un’attività imprenditoriale.

Naturalmente queste sono le motivazioni principali, ma esistono una serie di altri fattori che possono intervenire e spingere un lavoratore a chiedere un periodo di aspettativa retribuita e non retribuita. Molto dipende anche dal contratto di riferimento e dalle esigenze aziendali.

Inoltre, per richiedere l’aspettativa dal lavoro, è necessario seguire un procedimento burocratico che varia a seconda della motivazione per la quale il dipendente richiede l’astensione dal posto di lavoro.

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