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Apprendistato e periodo di aspettativa dal lavoro: come funziona? Parola all’esperto!

Questa settimana “L’esperto risponde” alla seguente domanda:

“Ho un apprendista che mi ha chiesto del tempo per tornare in Bangladesh, suo Paese di origine, per gravi motivi personali. Può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita?”

Sì! Il testo unico dei contratti sancisce che il periodo di apprendistato può essere esteso in caso di malattia, infortunio e in tutti i casi di sospensione involontaria del rapporto (purché di durata superiore a 30 giorni).

In caso di aspettativa non retribuita (e più in generale altre tipologie di interruzione), in assenza di un’apposita previsione legislativa, è intervenuta una nota sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito la possibilità di proroga a tutti i casi in cui la sospensione prolungata sia stabilita chiaramente e con assoluta cognizione tra le parti.

Obblighi del datore di lavoro

“Ho degli obblighi come datore di lavoro?”

Poiché da un’assenza prolungata conseguirebbe un’incompleta formazione del lavoratore, il termine del contratto di apprendistato deve essere differito ad altra data e il datore ha l’obbligo di comunicarlo al lavoratore preventivamente, motivandolo e indicando la nuova scadenza o il periodo che deve essere decurtato. Inoltre, la stessa proroga deve essere inviata mediante Unilav. La comunicazione riguardo al periodo di aspettativa, invece, va trasmessa con pec o raccomandata alla direzione territoriale del lavoro.

Qualora le procedure non venissero rispettate, il contratto verrebbe convertito a tempo indeterminato dalla data di scadenza originariamente prevista e si potrebbe incorrere in una sanzione amministrativa.

 

Il Consulente del Lavoro

 

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